SINDACATO NAZIONALE PEDAGOGISTI

    (SINPE)

 

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STATUTO

Art.1-Costituzione

E’ costituito con atto pubblico il Sindacato Nazionale Pedagogisti SINPE. Esso è regolato dal presente Statuto e si ritiene indipendente da forze politiche o partitiche, religiose o altre.

Art.2- Sede

Il Sindacato ha sede in Italia, Firenze, viale Europa 155

Art.3-Finalità

Il Sindacato, che non ha fini di lucro, persegue le seguenti finalità:

a)Ottenere il riconoscimento giuridico del ruolo professionale del Pedagogista sia in ambito nazionale che internazionale;

b)Costituire l’Albo professionale dei  Pedagogisti;

c)Costituire attraverso i suoi organi e le sue iniziative il punto di riferimento delle istanze dei pedagogisti per quanto concerne gli aspetti scientifici, metodologici e deontologici della professione;

d)Offrire una specifica formazione e un periodico aggiornamento, promuovere e svolgere attività di studio e di ricerca scientifica per lo sviluppo della conoscenza e dell’esperienza professionale. Attivare congressi, convegni, manifestazioni scientifiche  e seminari di studio, in sede nazionale ed internazionale;

e) Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per l’espletamento di eventuali tirocini, per la gestione dei corsi, di master e seminari di formazione post-laurea, di perfezionamento e specializzazione rivolti al pedagogista;

f)Tutelare e sviluppare attraverso la contrattazione, la pressione sui pubblici poteri

e l’esercizio dello sciopero, le condizioni morali, professionali, giuridiche ed economiche del pedagogista.

g)Promuovere iniziative editoriali, curare direttamente o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi, pubblicazioni periodiche e notiziari.

Art.4-Durata

Il Sindacato SINPE ha durata illimitata.

Art. 5 – Patrimonio

Il Sindacato trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

a)     Dalle quote annualmente versate dai soci entro il 31 gennaio, per importi che sono determinati dal Consiglio Direttivo Nazionale;

b)    Dai contributi pubblici e privati;

c)     Da proventi di iniziative del Sindacato;

d)    Da donazioni e da disposizioni testamentarie;

e)     Da oblazioni volontarie e da qualunque liberalità che pervenisse al Sindacato per il raggiungimento dei suoi scopi sociali;

f)      Da materiali mobili e immobili di proprietà del Sindacato;

g)     Dal fondo di riserva e dal residuo di gestione che alla fine di ogni esercizio sarà erogato per l'esercizio successivo e destinato ai fini del Sindacato.

Detto patrimonio viene gestito dal Tesoriere secondo quanto specificato dall'art. 14 comma 12 del presente Statuto. L'esercizio finanziario del SINPE coincide con l'anno solare.

È fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.6-Soci

Possono presentare domanda di ammissione al Sindacato coloro che abbiano conseguito, presso università italiane o straniere, lauree specialistiche o del vecchio ordinamento in Pedagogia, Scienze dell’educazione o della Formazione, o in altre discipline  ma con un documentato curriculum di studi ed esperienze di collaborazione o consulenza in attività attinenti alla pedagogia, e che abbiano assunto una specifica formazione per la professione di Pedagogista, promossa e riconosciuta dal Sindacato.

I Soci del Sindacato sono distinti in due categorie:

a) Soci di diritto: I soci fondatori;

b)Soci ordinari: Coloro i quali, presentata la domanda di ammissione e seguita la specifica formazione, sono stati ritenuti idonei.

Possono essere ammessi come soci ordinari i professori universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche in Italia o all’estero e i pedagogisti clinici la cui Associazione sia membro dell’EURO-ANPEC, Associazione registrata presso l’Unione Europea.

Art. 7- Formazione

Il pedagogista basa la sua formazione professionale su metodi, tecniche, tecnologie e diversi sistemi relazionali che ben lo definiscono da un punto di vista scientifico e professionale indirizzando le sue competenze all’attività formativa, all’aggiornamento, alla sperimentazione e ricerca, alla prevenzione, la diagnosi e l’intervento di aiuto su soggetti di ogni età.

La formazione e le competenze vengono acquisite solo ed esclusivamente attraverso i corsi riconosciuti dal Consiglio Direttivo Nazionale del SINPE.

Al pedagogista è richiesto un aggiornamento delle proprie conoscenze e abilità professionali, i contenuti e le modalità dell’aggiornamento vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale del SINPE.

Art.8- Albo professionale dei Pedagogisti

L’idoneità di ammissione al Sindacato dà diritto, senza esplicita richiesta, alla contemporanea iscrizione all’Albo Professionale dei Pedagogisti.

Art. 9- Obblighi

Ogni socio del SINPE si impegna a contribuire al perseguimento degli scopi e finalità dell'art. 3 dello Statuto e ad attenersi alle norme previste dal Regolamento e dal Codice Deontologico.

Art. 10-  Perdita della qualità di socio

II Socio perde tale qualità per:

a)Dimissioni;

b)Per quanto e come previsto dal Regolamento e dal Codice Deontologico;

c)Morosità nel pagamento della quota annuale.

Art.11- Sezioni periferiche

I Soci fondatori e ordinari possono chiedere la costituzione di sezioni periferiche purché non in contrasto con lo Statuto e il regolamento del SINPE.

a)Sezioni provinciali

L'Assemblea degli iscritti dell'area provinciale elegge ogni tre anni a maggioranza dei presenti il Direttore di sezione la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Direttore attua il collegamento tra la base provinciale e gli organi centrali del Sindacato, esercita la funzione di rappresentanza dell'organizzazione nell'ambito della Provincia, convoca le assemblee e ne esegue le deliberazioni dopo averle sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica.

Il Direttore provinciale è membro di diritto del Consiglio regionale.

Ai Direttori Provinciali che non convocano le assemblee degli iscritti almeno tre volte all’anno viene revocata la nomina da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. A seguito di questa revoca il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario che si premunirà di verificare la struttura organizzativa della sezione per indire una assemblea dei soci che preveda l’elezione di un nuovo Direttore. 

b)Sezioni regionali

II Consiglio regionale, composto dai Direttori Provinciali, promuove e coordina a livello regionale tutte le iniziative che possono essere di stimolo al potenziamento dell'organizzazione.

Il Consiglio regionale elegge, ogni tre anni, a maggioranza dei presenti, il Direttore Regionale, la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Direttore Regionale è chiamato ad esercitare la rappresentanza dell'organizzazione nell'ambito della propria competenza, convoca il Consiglio Regionale e da esecuzione ai suoi deliberati, dopo averli sottoposti al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica.

Ai Direttori Regionali che non convocano il Consiglio regionale almeno tre volte all’anno viene revocata la nomina da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. A seguito di questa revoca il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario che si premunirà di verificare la struttura organizzativa della sezione per indire una assemblea dei soci che preveda l’elezione di un nuovo Direttore. 

Art. 12 - Organi del Sindacato

Organi del Sindacato sono:

-         l'Assemblea

-         il Consiglio Direttivo

-         il Presidente

-         il Collegio dei Probiviri.

Art. 13 - Assemblee

I Soci possono essere convocati in assemblee generali ordinarie e straordinarie, nonché in assemblee delle sezioni periferiche.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è l'organo deliberante del Sindacato, fatte salve le competenze specifiche del Consiglio Direttivo Nazionale.

L’assemblea ordinaria dei soci viene convocata come minimo una volta all'anno, con almeno quindici giorni prima della data di convocazione, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario a mezzo lettera in cui sia specificato l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario della prima e della seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di almeno la metà dei Soci iscritti al Sindacato. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.

I Soci hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri Soci affidando loro una delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di cinque degli iscritti al Sindacato.

All'Assemblea ordinaria dei Soci, in regola con le quote sociali, vengono demandati:

-         L’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull'attività svolta dal Sindacato;

-         L'approvazione del rendiconto economico e finanziario da effettuarsi ogni anno entro il 30 maggio;

-         Elezione e votazione fra i Soci di diritto e ordinari, dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale (ogni quattro anni);

-         Delibera sulle proposte presentate dal Con¬siglio Direttivo Nazionale.

L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su specifici provvedimenti urgenti, salvo quanto previsto dagli art. 19 e 20, con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria.

L'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria dovrà indicare gli argomenti su cui deve essere deliberato ed esclude la dizione «varie ed eventuali».

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, da uno dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale; in caso di votazione di fronte ad un risultato di parità, il voto del Presidente viene calcolato al doppio.

Le Assemblee delle Sezioni periferiche possono essere convocate dal rispettivo Direttore di Sezione, il quale dovrà informare per scritto il Consiglio Direttivo Nazionale almeno un mese prima, sulla data, il luogo e l'ora dell'Assemblea, nonché sull'ordine del giorno previsto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva di presiedere detta Assemblea con un proprio membro.

Quando le Assemblee di Sezione sono convocate dal Consiglio Direttivo Nazionale, un suo membro le presiederà.

Il Presidente dell'Assemblea provvede alla redazione e trascrizione del verbale sul libro delle assemblee, da tenere presso la sede del Sindacato a disposizione di qualunque socio faccia richiesta di consultazione e copia; copia fotostatica di ciascuna delibera assembleare rimarrà affissa presso la sede del Sindacato per 15 giorni a partire dalla settimana successiva al giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.

Art. 14 - Consiglio Direttivo Nazionale

Il Sindacato è retto e amministrato da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria; tali membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono:

-         il Presidente

-         il Vice-presidente

-         il Segretario

-         il Tesoriere

-         Consigliere/i.

Queste cariche, come tutte le cariche del SINPE, sono a titolo gratuito, salvo rimborsi di spesa preventivamente avallata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, sono dichiarati dimissionari.

Rendendosi vacante una carica sociale, il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al posto vacante un socio ordinario che conserva la carica fino alla scadenza del mandato.

Risultano eletti i soci che raccolgono il maggior numero dei voti; in caso di parità si ricorrerà al ballottaggio.

Il Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione sceglie nel proprio seno il Presidente, il Vice¬presidente, il Segretario, il Tesoriere e il/i Consigliere/i.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o, per loro incarico, dal Segretario.

Il Presidente (vedi art. 15 del presente Statuto).

Il Vice-presidente cura l'attuazione dei deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale; sostituisce il Presidente su sua delega o in caso di necessità.

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni e alla loro trasmissione al Presidente del SINPE; conserva l'archivio sociale.

Il Tesoriere conserva i fondi sociali, provvede agli incassi e ai pagamenti, tiene in regola i registri amministrativi e completa i bilanci da sottoporre all'Assemblea generale ordinaria dei Soci (per questo può avvalersi di un commercialista); abbina la sua firma a quella del Presidente del SINPE negli atti di disposizione patrimoniale ed è autorizzato ad operare con firma singola presso Istituti Bancari e/o Postali, sui Conti intestati al Sindacato o al Tesoriere stesso ed esattamente è autorizzato ad aprire conti correnti, versare e girare assegni bancari, circolari e vaglia, prelevare sull'avere liquido e su eventuali crediti accordati.

Il Consiglio Direttivo Nazionale coordina e promuove tutta l'attività e l'organizzazione del Sindacato e, in particolare:

a)     Stabilisce annualmente l'ammontare delle quote associative;

b)    Istituisce le pratiche di ammissione di nuovi soci ai sensi dell'art. 6 dello Statuto e dell'art.1 del Regolamento;

c)     Redige annualmente un rendiconto economico e finanziario da presentare all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 maggio di ogni anno e da restare depositato presso la sede del Sindacato almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla sua lettura;

d)    Stabilisce il Regolamento del Sindacato e può modificarlo con efficacia vincolante per tutti i soci;

e)     Definisce le norme del Codice Deontologico e può modificarle con efficacia vincolante per tutti i soci;

f)      Ratifica le nomine dei Direttori delle sezioni periferiche;

g)     Promuove e coordina le manifestazioni scientifiche del SINPE, approva le manifestazioni scientifiche e le attività proposte dalle Sezioni periferiche e, se necessario, vi collabora; promuove e coordina ogni qualsivoglia altra attività prevista dall'art. 3 dello Statuto;

h)     Nomina una Commissione per l’esame d’idoneità composta da tre membri scelti tra i Soci ordinari che possono essere riconfermati;

i)       Nomina e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento economico;

l)       Vigila sull’amministrazione ed in genere su quanto può interessare il buon andamento del Sindacato.

Art. 15 - II Presidente

II Presidente rappresenta il Sindacato, anche di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede le adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo Nazionale, ne fa eseguire le deliberazioni, firma gli atti ufficiali; cura e mantiene i rapporti con le altre istituzioni e le sezioni periferiche del SINPE; ha cura delle iniziative editoriali.

Nell'adempimento di tali funzioni il Presidente può, di volta in volta, delegare un membro del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 16 - Collegio dei Probiviri

La vigilanza dell'ordine è esercitata dal Collegio dei Probiviri composto di tre Soci, eletti dall'Assemblea ogni qualvolta elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale; Presidente del Collegio risulterà il Socio la cui iscrizione al Sindacatoe è più remota. Il Collegio funziona anche come Collegio Sindacale per il controllo dei bilanci.

Il Collegio dei Probiviri inoltre ha la facoltà di adottare, di diritto o dopo apertura di procedimento disciplinare, sanzioni nei riguardi degli iscritti al SINPE come disposto dal Codice Deontologico.

Il proboviro non può essere membro del Consiglio Direttivo Nazionale.

Nel caso in cui un proboviro si renda responsabile di mancanze che prevedano l’intervento del Collegio, il Presidente del Sindacato nomina temporaneamente, in sostituzione del proboviro indagato, il Socio la cui iscrizione al Sindacato è più remota. 

Art. 17 - Regolamento

Per l'ordinamento e il funzionamento del Sindacato, nonché per la specificazione di alcune norme particolari più facilmente suscettibili di modificazioni, lo Statuto del SINPE è integrato da apposito Regolamento interno.

Art. 18 - Codice Deontologico

L'etica professionale del Pedagogista iscritto al Sindacato e le norme a cui attenersi, sono richiamate nel Codice Deontologico.

Art. 19 - Scioglimento del Sindacato 

Lo scioglimento del Sindacato è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno quattro quinti in prima convocazione e di due terzi in seconda convocazione, dei Soci aventi diritto. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altro sindacato con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Modifiche di Statuto

Lo Statuto può essere modificato solo su approvazione da parte di due terzi dei Soci presenti o rappresentati ad una Assemblea straordinaria appositamente indetta.

Art. 21 - Varie

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, se e in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e ogni altra normativa in materia di Sindacati e Associazioni.

 

R E G O L A M E N T O 

Art. 1 - Ammissione

Per essere ammesso al Sindacato il candidato dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo Nazionale SINPE. La domanda dovrà essere corredata da:

a) La dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto del Sindacato, del Regolamento e del Codice Deontologico;

b) La dichiarazione e la prova di requisiti e titoli accademici, culturali, scientifici e professionali, che giustifichino la domanda stessa;

c) La dichiarazione di cittadinanza e di residenza;

d) La prova del versamento della quota associativa.

Sulla base dei requisiti e dei titoli il Consiglio Direttivo Nazionale può accogliere la domanda. Per le domande accettate con riserva, indicherà le condizioni ancora necessarie per l'ammissione del candidato. 

Art. 2 - Esame di idoneità

L'idoneità per l'ammissione al Sindacato e l’iscrizione all’Albo dei Pedagogisti è acquisita a seguito del superamento di un esame di idoneità che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 3 - Soci

In riferimento all'art. 6 dello Statuto si specifica che:

a) Soci di diritto: sono i Soci che hanno partecipato alla fondazione del Sindacato, sottoscrivendo l'Atto notarile;

b) Soci ordinari: si rimanda all’art. 6 lettera b) dello Statuto;

C) I Soci di diritto e i Soci ordinari saranno registrati nell'elenco dei soci e nell'Albo professionale dei Pedagogisti.

Art. 4 - Cariche sociali

Nessun Socio può ricoprire più di una carica sociale fatta eccezione per quella di Direttore di sezione periferica.

Art. 5 – Sezioni periferiche

Le sezioni periferiche sono organismi di rappresentanza chiamati a promuovere e coordinare iniziative ed attività volte allo sviluppo della conoscenza sul proprio territorio dell’esperienza professionale del pedagogista. Per lo svolgimento di questi obbiettivi il Direttore,  di concerto con gli iscritti alla sezione, fissa una quota annuale.

La gestione economica è di competenza del Direttore di sezione.

Art. 6 - Morosità

Il Tesoriere in riferimento all’art. 10 lettera c) dello Statuto, rilevato il mancato versamento annuale di un socio, fa a questo richiesta scritta. Se il socio rimane ancora inadempiente il Tesoriere informa di ciò il Consiglio Direttivo Nazionale che delibera di richiedere al Socio, per mezzo di raccomandata R/R, il versamento da effettuare. Nel caso che persista la morosità oltre 30 giorni dal ricevimento di questo secondo avviso, firmato congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere, il Socio verrà automaticamente considerato moroso e quindi cancellato dal libro dei Soci e dall’Albo Professionale dei Pedagogisti. Questo stesso provvedimento nei confronti del Socio, sarà adottato anche quando risultasse moroso nei confronti dell’Ente formatore riconosciuto dal SINPE e quando tale Ente ne abbia fatta denuncia al Sindacato. 

La regolarizzazione delle quote arretrate richieste, prevede una maggiorazione del 10% sull’importo dovuto.

Art. 7 - Tariffe professionali

II Pedagogista è tenuto a praticare gli onorari indicati dal tariffario di categoria, periodicamente rivisto e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e diffuso ai Soci.

Art. 8 - Cancellazione

II Socio iscritto al SINPE e all'Albo Professionale di Pedagogista può chiedere la cancellazione solo a mezzo lettera raccomandata con R/R.

Art. 9 - Reiscrizione

Alla richiesta di reiscrizione provvede il Consiglio Direttivo Nazionale in conformità delle disposizioni previste per l’iscrizione.

 

C O D I C E  D E O N T O L O G I C O

II Codice Deontologico, previsto dall'art. 18 dello Statuto del SINPE, ha lo scopo di precisare l'etica professionale e le norme a cui il Pedagogista deve attenersi nell'esercizio della propria professione. 

Norme deontologiche:

Principi generali

1) Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti al SINPE.

2) L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice Deontologico ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono puniti con le sanzioni disciplinari previste dal presente Codice Deontologico.

Funzioni e competenze

1) II Pedagogista è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale.

2) II Pedagogista deve respingere ogni collaborazione che dovesse comportare una limitazione alla sua indipendenza e autonomia tecnico-scientifica e alla sua serietà professionale.

Rapporti con gli utenti

1) II Pedagogista, nel rapporto con gli utenti, non deve essere influenzato da pregiudizi relativi al sesso, alla razza, alla politica, alla classe sociale ed alla religione.

2) II Pedagogista deve avere acquisito abilità nella conduzione dell'assessment pedagogico e nel rispondere con interessamento alle richieste che gli vengono formulate.

3) II Pedagogista deve poter dimostrare abilità e competenza professionale nella progettualità e nella definizione del contratto pedagogico.

4) II Pedagogista deve informare l'utente sull'ipotesi progettuale e sui relativi criteri di spiralizzazione dell'intervento pedagogico.

5) II Pedagogista si impegna ad astenersi da procedimenti che ledono l'integrità psico-fisica e la libertà o dignità morale della persona umana.

6) II Pedagogista si impegna a custodire rigorosamente il segreto professionale, perciò si impegna ad avere cura del materiale che si riferisce agli utenti, salvaguardandolo da ogni indiscrezione.

7) II pedagogista può usufruire del materiale in suo possesso per una eventuale pubblicazione solo se tutela la non riconoscibilità dell'utente.

8) II Pedagogista deve attenersi alle tariffe stabilite dal tariffario, come richiamato dall'art. 7 del Regolamento.

Rapporto con colleghi ed altri professionisti

1) II Pedagogista promuove e favorisce gli scambi e la collaborazione fra i colleghi.

2) II Pedagogista può avvalersi dei contributi e della collaborazione di altri specialisti, con i quali cercherà sempre di realizzare delle opportunità di scambio e di integrazione.

3) II Pedagogista è tenuto al rispetto della professionalità dei colleghi e a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.

Funzioni, procedimento e sanzioni disciplinari:

Funzioni disciplinari

Il SINPE vigila sulla tutela del titolo professionale ed ha facoltà di adottare, di diritto o dopo apertura di procedimento disciplinare, sanzioni nei riguardi dei propri iscritti.

II Collegio dei Probiviri sottopone a procedimento disciplinare e ad eventuali conseguenti sanzioni gli iscritti al SINPE e conseguentemente gli iscritti all'Albo dei Pedagogisti che si rendano responsabili di mancanze o abusi nell'esercizio della professione o che, comunque, si comportino in modo non conforme alla dignità e al decoro della professione o in presenza di esplicite disposizioni di legge.

Procedimento disciplinare

Quando pervengano esposti nei confronti di un iscritto, assunti in piena responsabilità dal denunziante e/o circostanziati nei fatti, riguardo ad atti e condotte che possono avere rilevanza deontologica e formare oggetto di provvedimento disciplinare, il Collegio dei Probiviri valuta la necessità di una istruttoria. L'istruttoria se attivata dovrà essere svolta entro trenta giorni.

A seguito dei dati scaturiti dall'istruttoria, il Collegio dei Probiviri delibera l'apertura del procedimento disciplinare del quale viene data notizia all'interessato a mezzo lettera raccomandata R/R in cui viene menzionata la sede e la data del dibattimento, l'interessato può essere assistito da un legale e chiedere la presenza di testimoni.

Il dibattimento viene tenuto in seduta giudicante dal Collegio dei Probiviri, i quali al termine dello stesso dovranno redigere il verbale con i relativi provvedimenti e motivazioni. Entro i venti giorni successivi al dibattimento, all'interessato deve pervenire un atto di notifica del provvedimento assunto.

Il provvedimento può essere impugnato. Il riesame verrà effettuato dal Collegio dei Probiviri unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale. I provvedimenti disciplinari precedentemente assunti possono essere modificati, confermati o annullati sia per motivi di illegittimità che per motivi di merito.

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni che il Collegio dei Probiviri può comminare sono:

a) Avvertimento, ovvero la contestazione della mancanza o dell'abuso e il richiamo all'interessato ai doveri e alla dignità professionale per infrazioni modeste, compiute più per leggerezza che per deliberato proposito. L'Avvertimento viene comunicato con lettera raccomandata R/R dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

b) Censura: consiste in una contestazione e biasimo formale per la mancanza o l'abuso commesso e deve essere notificata all’interessato per mezzo di lettera raccomandata R/R a firma del Presidente del Collegio dei Probiviri. 

c) Sospensione dell'esercizio professionale si riferisce ad ogni circostanza prevista dal codice penale, come l’emissione di un mandato o di un ordine di cattura, l’interdizione dei pubblici uffici o dalla professione per effetto di una sentenza passata in giudicato con condanna penale di durata inferiore ai due anni. La sospensione è assunta in forma deliberativa e può avere la durata massima di un anno; viene notificata all’interessato per mezzo di lettera raccomandata R/R a firma congiunta del Presidente del Sindacato e del Presidente del Collegio dei Probiviri.

d) Radiazione dall’Albo, che può essere pronunciata quando l’iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità della categoria professionale. La radiazione dall’Albo viene notificata all’interessato per mezzo di lettera raccomandata R/R a firma congiunta del Presidente del Sindacato e del Presidente del Collegio dei Probiviri.

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